Art. 4.
(Libere associazioni).

      1. I professionisti che esercitano attività non riservate in esclusiva dalla legge dello Stato possono costituire associazioni professionali.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione delle associazioni professionali all'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia e le modalità di verifica iniziale e successiva dei requisiti professionali degli iscritti, acquisiti tramite idonei percorsi di formazione e aggiornamento professionale.